At Community level, the discipline on textile products is contaneid in the Directive 96/74/EC (implemented in Italy with the decree 22 May 1999, n. 194, on textile names) and in the Directive 2001/95/EC on the general security of products (implemented in Italy with the decree 6 September 2005, n. 206). The Community rules on labeling of the fibre mixtures of textile products are set out, on the other hand, in the Directive 96/73/EC on certain methods for the quantitative analysis of binary textile fibre mixtures and in the above Directive n. 96/74/CE on textile names.
At national level, the textile discipline is contained in the above mentioned decrees 22 May 1999, n. 194 and 6 September 2005, n. 206 and in the law 26 November 1973, n. 883 (as amended by the law n. 669 of 04.10.1986), establishing the discipline of names and labelling of textile products and its implementing regulation, adopted with Decree 30 April 1976, n. 515.
(continues... in Italian)
Altre fonti normative secondarie sono elencate qui.
La nuova Direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile, consolida in un unico testo normativo tutte le modifiche alla Direttiva 96/74/CE (ora abrogata), stratificatesi nell’arco di oltre 10 anni, ai fini di maggiore razionalità e chiarezza della disciplina relativa alla denominazione, composizione ed etichettatura dei prodotti tessili.
Operando una semplice rifusione della normativa previgente in un unico atto normativo, la Direttiva 2008/121/CE introduce pochi elementi di novità, riguardanti tra l’altro esclusivamente la procedura di comitato (si tratta del Comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili di cui all'articolo 5 della Direttiva 96/73/CE, il quale è composto da rappresentanti degli Stati membri ed un rappresentante della Commissione, ed assiste quest’ultima).
In base alla disciplina contenuta nella Direttiva 2008/121/CE, come già veniva stabilito dalla Direttiva 96/74/CE, devono essere etichettati tutti i prodotti tessili, con questi intendendosi tutti i prodotti che – allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, semimanufatti, manufatti semi-confezionati o confezionati - sono composti esclusivamente da fibre tessili (es. lana, cotone, lino, ecc.). A loro volta sono «fibre tessili» (le cui denominazioni, complete delle rispettive descrizioni, sono riportate nell’allegato I della nuova Direttiva):
Sono inoltre assimilati ai prodotti tessili e soggetti anch'essi alla Direttiva 2008/121/CE:
La Direttiva 2008/121/CE, come già avveniva sotto il regime della Direttiva 96/74/CE, non si applica inoltre ai prodotti tessili:
I soggetti tenuti all’osservanza della normativa relativa all’etichettatura dei prodotti tessili sono, ai sensi della Direttiva 2001/95/CE, tutti coloro che producono e commercializzano i prodotti dalle materie prime fino al prodotto finito:
Sono invece esonerati dall’obbligo di etichettatura dei prodotti tessili coloro che effettuano le lavorazioni di trasformazione per conto terzi, in quanto il passaggio delle merci da un soggetto all’altro non contempla una commercializzazione.
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KENY